{"id":643242,"date":"2026-04-22T03:02:20","date_gmt":"2026-04-22T01:02:20","guid":{"rendered":"https:\/\/kohenavocats.com\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-3-mars-2023-n-6b-409-2022\/"},"modified":"2026-04-22T03:02:20","modified_gmt":"2026-04-22T01:02:20","slug":"tribunal-federal-suisse-3-mars-2023-n-6b-409-2022","status":"publish","type":"kji_decision","link":"https:\/\/kohenavocats.com\/pt-pt\/jurisprudences\/tribunal-federal-suisse-3-mars-2023-n-6b-409-2022\/","title":{"rendered":"Tribunal f\u00e9d\u00e9ral suisse, 3 mars 2023, n\u00b0 6B 409-2022"},"content":{"rendered":"<div class=\"kji-decision\">\n<div class=\"kji-full-text\">\n<p>Bundesgericht<\/p>\n<p>Tribunal f\u00e9d\u00e9ral<\/p>\n<p>Tribunale federale<\/p>\n<p>Tribunal federal<\/p>\n<p>6B_409\/2022<\/p>\n<p>Sentenza del 3 marzo 2023<\/p>\n<p>Corte di diritto penale<\/p>\n<p>Composizione<\/p>\n<p>Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente,<\/p>\n<p>Muschietti, Koch,<\/p>\n<p>Cancelliere Gadoni.<\/p>\n<p>Partecipanti al procedimento<\/p>\n<p>A.________,<\/p>\n<p>patrocinato dall&#039;avv. Fulvio Pezzati,<\/p>\n<p>ricorrente,<\/p>\n<p>contro<\/p>\n<p>Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,<\/p>\n<p>opponente.<\/p>\n<p>Oggetto<\/p>\n<p>Frode fiscale, falsa testimonianza, infrazione alla LADI, infrazione grave alle norme della circolazione stradale; commisurazione della pena,<\/p>\n<p>ricorso in materia penale contro la sentenza emanata<\/p>\n<p>il 17 febbraio 2022 dalla Corte di appello e di<\/p>\n<p>revisione penale del Cantone Ticino<\/p>\n<p>(incarto n. 17.2021.22+33+56).<\/p>\n<p>Fatti:<\/p>\n<p>A.<\/p>\n<p>Con sentenza del 2 ottobre 2020, la Corte delle assise criminali del Cantone Ticino ha dichiarato A.________ autore colpevole di ripetuta falsit\u00e0 in documenti, per avere, a U.________, V.________ e in altre localit\u00e0, nel 2011 e nel 2012, per procacciarsi un indebito profitto, formato dei documenti falsi, in particolare per commettere una frode fiscale ripetuta, allestito un certificato di salario per l&#039;anno 2010 indicando un salario lordo di fr. 81&#039;000.&#8211; anzich\u00e9 di fr. 90&#039;000.&#8211;, e un certificato di salario per l&#039;anno 2011 indicando un salario lordo di fr. 79&#039;000.&#8211; invece di fr. 129&#039;000.&#8211;. Lo ha parimenti dichiarato autore colpevole di ripetuta frode fiscale, per avere nel 2011 e nel 2012, al fine di commettere una sottrazione d&#039;imposta, fatto uso a scopo d&#039;inganno di tali certificati di salario.<\/p>\n<p>L&#039;imputato \u00e8 inoltre stato dichiarato autore colpevole di falsa testimonianza, per avere reso, il 21 marzo 2012, una falsa deposizione in qualit\u00e0 di testimone in un procedimento giudiziario civile. Egli \u00e8 altres\u00ec stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta infrazione alla legge federale del 25 giugno 1982 sull&#039;assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), per avere, nel periodo da ottobre a novembre 2013, a W.________, U.________ e X.________, mediante indicazioni inveritiere, ottenuto indebitamente per s\u00e9 indennit\u00e0 di disoccupazione per un importo complessivo di fr. 11&#039;532.25. La Corte delle assise criminali lo ha infine ritenuto autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione stradale, per avere il 6 dicembre 2016, sulla tratta autostradale tra Y.________ e Z.________, mancato di dare la precedenza durante un cambiamento di corsia, svolto una manovra completa di sorpasso a destra di tre veicoli, mancato di dare la precedenza durante un ulteriore cambiamento di corsia e circolato con una distanza di sicurezza insufficiente.<\/p>\n<p>L&#039;imputato, nei cui confronti il procedimento penale \u00e8 stato abbandonato per altri reati, \u00e8 stato prosciolto da ulteriori capi d&#039;imputazione. Rilevata una violazione del principio di celerit\u00e0, la Corte delle assise criminali lo ha condannato alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 30.&#8211; ciascuna, per complessivi fr. 2&#039;700.&#8211;, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.<\/p>\n<p>B.<\/p>\n<p>Con sentenza del 17 febbraio 2022, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha parzialmente accolto sia un appello di A.________ sia un appello incidentale del pubblico ministero contro il giudizio di primo grado. La Corte cantonale ha riconosciuto l&#039;imputato autore colpevole di frode fiscale, per avere, nel periodo fiscale 2011, tramite la presentazione di un falso certificato di salario, fornito false dichiarazioni fiscali, e meglio per avere, per la dichiarazione fiscale dell&#039;anno 2011, dichiarato un reddito di fr. 79&#039;000.&#8211; lordi anzich\u00e9 di fr. 93&#039;501.55 netti. A.________ \u00e8 inoltre stato dichiarato autore di falsa testimonianza, di infrazione alla LADI e di infrazione grave alle norme della circolazione stradale per i fatti suddetti. La CARP lo ha condannato alla pena pecuniaria di 130 aliquote giornaliere di fr. 30.&#8211; ciascuna, per complessivi fr. 3&#039;900.&#8211;, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.<\/p>\n<p>C.<\/p>\n<p>A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 23 marzo 2022 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di essere prosciolto da tutte le imputazioni. In via subordinata, chiede che la pena sia ridotta ad un massimo di 37 aliquote giornaliere. Il ricorrente chiede inoltre di essere ammesso al beneficio dell&#039;assistenza giudiziaria.<\/p>\n<p>Non \u00e8 stato ordinato uno scambio di scritti.<\/p>\n<p>Diritto:<\/p>\n<p>1.<\/p>\n<p>La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), \u00e8 stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un&#039;autorit\u00e0 di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente \u00e8 data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF). Il ricorso \u00e8 tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed \u00e8 sotto i citati aspetti ammissibile.<\/p>\n<p>2.<\/p>\n<p>2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale pu\u00f2 essere presentato per violazione del diritto. Secondo l&#039;art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l&#039;atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non \u00e8 tenuto a vagliare, come lo farebbe un&#039;autorit\u00e0 di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest&#039;ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l&#039;arbitrio nell&#039;accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ci\u00f2 equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell&#039;art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest&#039;ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l&#039;arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l&#039;accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell&#039;equit\u00e0 (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).<\/p>\n<p>2.2. Nella fattispecie, il ricorrente critica essenzialmente l&#039;accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da parte della Corte cantonale. Nella misura in cui si limita per\u00f2 ad esporre una sua diversa interpretazione dei fatti, senza sostanziare l&#039;arbitrariet\u00e0 del giudizio impugnato, il gravame denota carattere appellatorio e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Spettava infatti al ricorrente confrontarsi puntualmente con gli specifici accertamenti contenuti nella sentenza della CARP, spiegando con una motivazione conforme alle esposte esigenze perch\u00e9 essi sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con determinati atti. Quanto al principio &quot;in dubio pro reo&quot; richiamato dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle prove, esso non assume nell&#039;ambito della procedura dinanzi al Tribunale federale una portata travalicante quella del divieto dell&#039;arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii).<\/p>\n<p>3.<\/p>\n<p>3.1. Il ricorrente contesta la condanna per frode fiscale, che i giudici cantonali hanno ravvisato nel fatto di avere, nel periodo fiscale 2011, tramite la presentazione di un falso certificato di salario, fornito false dichiarazioni fiscali. La Corte cantonale ha segnatamente rilevato che, per la dichiarazione fiscale dell&#039;anno 2011, il ricorrente ha dichiarato un reddito di fr. 79&#039;000.&#8211; lordi, invece di fr. 93&#039;501.55 netti.<\/p>\n<p>3.2. La Corte cantonale ha accertato che, per il 2011, il ricorrente ha percepito quale stipendio sette mensilit\u00e0 di fr. 8&#039;071.65, due mensilit\u00e0 di fr. 12&#039;500.&#8211; e una mensilit\u00e0 di fr. 12&#039;000.&#8211;, per un importo complessivo di fr. 93&#039;501.55 netti. Questo ammontare netto era chiaramente superiore a quello di fr. 79&#039;000.&#8211; lordi da lui dichiarato. La Corte cantonale ha ritenuto infondata la tesi del ricorrente secondo cui egli vantava crediti nei confronti della sua datrice di lavoro (B.________ SA) per attivit\u00e0 che non sarebbero state pagate e ch&#039;egli avrebbe quindi compensato con l&#039;eccedenza salariale. La Corte cantonale ha inoltre rilevato che, se anche la sua versione fosse stata vera, egli avrebbe comunque dovuto dichiarare all&#039;autorit\u00e0 fiscale l&#039;eccedenza quale ulteriore reddito, ci\u00f2 che non risulta tuttavia dalla dichiarazione fiscale. I precedenti giudici hanno altres\u00ec accertato che, con lettera del 4 maggio 2018 all&#039;autorit\u00e0 fiscale, il ricorrente ha precisato che le tre mensilit\u00e0 (due di fr. 12&#039;500.&#8211;, rispettivamente una di fr. 12&#039;000.&#8211;) non sono state conteggiate nel certificato di salario, siccome sono state attribuite successivamente a seguito di una controversia con l&#039;assicurazione.<\/p>\n<p>3.3. In questa sede il ricorrente si limita ad addurre che l&#039;eccedenza rispetto a quanto indicato nel certificato di salario sarebbe stata inserita nella contabilit\u00e0 quale suo debito personale nei confronti della societ\u00e0. A suo dire, alcuni versamenti ricevuti sarebbero quindi da considerare quali prestiti e non quali stipendi. Premesso che questa tesi \u00e8 in contrasto con l&#039;argomentazione esposta nel gravame secondo cui i suoi crediti verso la societ\u00e0 per i lavori eseguiti sarebbero di molto superiori allo stipendio, il ricorrente non si confronta puntualmente con l&#039;insieme degli elementi considerati dalla CARP e non dimostra quindi un accertamento dei fatti e un apprezzamento delle prove arbitrario con una motivazione conforme alle esigenze dell&#039;art. 106 cpv. 2 LTF. Disattende che la Corte cantonale ha accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), ch&#039;egli era dipendente della societ\u00e0 B.________ SA a tempo pieno e con un salario fisso. Ha quindi ritenuto poco credibile la tesi secondo cui egli ricevesse dalla stessa datrice di lavoro mandati &quot;esterni&quot; retribuiti oltre lo stipendio. Per quali ragioni, alla luce del citato accertamento, questa deduzione sarebbe manifestamente insostenibile, il ricorrente non spiega. N\u00e9 il ricorrente censura d&#039;arbitrio l&#039;accertamento della CARP secondo cui egli non ha esposto nella dichiarazione fiscale quale ulteriore reddito le eccedenze oggetto dell&#039;asserita compensazione. Non v&#039;\u00e8 quindi motivo per rivenire sulla conclusione, vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), secondo cui il ricorrente ha prodotto dinanzi all&#039;autorit\u00e0 fiscale un certificato di salario dal contenuto inveritiero, dichiarando per l&#039;anno 2011 uno stipendio lordo di fr. 79&#039;000.&#8211; quando ha invece effettivamente percepito un salario netto di fr. 93&#039;501.55.<\/p>\n<p>4.<\/p>\n<p>4.1. Riguardo alla condanna per falsa testimonianza, il ricorrente sostiene che il giudice civile avrebbe violato l&#039;art. 161 CPC (in relazione con l&#039;art. 166 CPC) omettendo di informarlo sul suo diritto di rifiutarsi di cooperare. Ritiene che la violazione di questa norma procedurale comporterebbe l&#039;impossibilit\u00e0 di condannarlo penalmente per la falsa deposizione.<\/p>\n<p>4.2. Secondo l&#039;art. 307 cpv. 1 CP, chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, \u00e8 punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. La punibilit\u00e0 di una falsa testimonianza presuppone che l&#039;interrogatorio del testimone sia stato eseguito in una forma valida, conformemente alle prescrizioni del diritto processuale applicabile (DTF 147 IV 373 consid. 1.4; 98 IV 212 consid. 1; 94 IV 1 pag. 2; VERA DELNON\/BERNHARD R\u00dcDY, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4a ed. 2019, n. 26 all&#039;art. 307 CP; JEAN-MARC VERNIORY, in: Commentaire romand, Code p\u00e9nal II, 2017, n. 15 all&#039;art. 307 CP). L&#039;art. 307 cpv. 1 CP non impone che il testimone sia stato avvertito del suo obbligo di dire la verit\u00e0 come pure delle conseguenze penali in caso di violazione di questo obbligo. La questione di sapere se un simile avvertimento debba essere dato dipende dal diritto procedurale applicabile (DTF 71 IV 43; 69 IV 211 consid. 2; sentenze 6S.425\/2004 del 28 gennaio 2005 consid. 2.2; 6P.170\/2004 del 3 maggio 2005 consid. 2.6). Il pertinente diritto di procedura, dandosene il caso di rango cantonale, disciplina le formalit\u00e0 che devono essere rispettate riguardo all&#039;obbligo di testimoniare, rispettivamente riguardo alla facolt\u00e0 di non deporre. Regola altres\u00ec le conseguenze del mancato rispetto di queste formalit\u00e0 sulla validit\u00e0 della testimonianza (DTF 71 IV 43; 69 IV 211 consid. 2 pag. 221 seg.).<\/p>\n<p>4.3. La Corte cantonale ha rilevato che, nella causa civile in questione, l&#039;audizione testimoniale del ricorrente non \u00e8 avvenuta sotto l&#039;egida dell&#039;attuale Codice di diritto processuale civile svizzero, bens\u00ec in applicazione del previgente Codice ticinese di procedura civile, del 17 febbraio 1971 (CPC\/TI), che non prevedeva un obbligo di informazione analogo a quello previsto dal CPC in merito all&#039;invocato diritto di rifiutarsi di cooperare. La Corte cantonale ha segnatamente richiamato il diverso tenore dell&#039;art. 230 CPC\/TI e dell&#039;art. 166 cpv. 1 lett. a CPC. In questa sede, il ricorrente non contesta specificatamente questa considerazione della CARP, in particolare non sostiene che il diritto processuale cantonale (CPC\/TI) sarebbe stato applicato a torto e non fa valere che la sua audizione non avrebbe rispettato le formalit\u00e0 prescritte dalle previgenti disposizioni cantonali di procedura (cfr., sui testimoni e il loro obbligo di testimoniare, gli art. 227 segg. CPC\/TI). Secondo l&#039;art. 235 cpv. 1 CPC\/TI, il giudice rende attento il testimonio sul suo obbligo di testimoniare e di dire la verit\u00e0 e sulle conseguenze penali di una falsa testimonianza e gli deferisce il giuramento. L&#039;art. art. 238bis cpv. 1 CPC\/TI prevede che l&#039;inosservanza delle disposizioni relative all&#039;assunzione dei testimoni e alla loro audizione, tra cui in particolare la violazione dell&#039;art. 235 CPC\/TI, rende nulla la testimonianza. L&#039;art. 230 CPC\/TI disciplina i casi relativi alle persone che hanno facolt\u00e0 di non deporre. Il ricorrente non sostiene, n\u00e9 rende seriamente ravvisabile, ch&#039;egli non sarebbe stato reso attento sul suo obbligo di testimoniare e di dire la verit\u00e0 (art. 235 CPC\/TI). N\u00e9 egli adduce di rientrare nell&#039;elenco delle persone che avevano facolt\u00e0 di non deporre giusta l&#039;art. 230 CPC\/TI. Non v&#039;\u00e8 quindi motivo per ritenere che, in concreto, non siano state rispettate le formalit\u00e0 previste dal diritto procedurale cantonale e che la sua testimonianza non sia stata valida. Il ricorrente non si confronta infatti con le citate disposizioni del CPC\/TI e non espone argomenti a sostegno di una diversa conclusione.<\/p>\n<p>Egli si limita ad addurre che, sotto il profilo del diritto penale, occorrerebbe applicare l&#039;art. 161 CPC in applicazione per analogia del principio della &quot;lex mitior&quot;. Questo principio, sancito dall&#039;art. 2 cpv. 2 CP, si riferisce per\u00f2 al giudizio su crimini e delitti e concerne essenzialmente la decisione relativa alla colpevolezza dell&#039;imputato e alla pena inflittagli (sentenza 6B_756\/2022 del 3 ottobre 2022 consid. 3.2 e riferimenti). Esso non disciplina la questione della procedura applicabile alla causa giudiziaria civile oggetto della falsa deposizione. La censura \u00e8 pertanto infondata. Per il resto, il ricorrente non si confronta con i considerandi del giudizio impugnato e non contesta in particolare l&#039;accertamento secondo cui la dichiarazione resa in qualit\u00e0 di testimone dinanzi al giudice civile, secondo cui egli non aveva alcun interesse all&#039;esito della causa civile, era inveritiera. Alla fine del gravame, nell&#039;ambito della contestazione della commisurazione della pena, egli sostiene invero di non avere mentito sui fatti su cui era stato chiamato a deporre, ma soltanto sulla circostanza se avesse o meno un interesse all&#039;esito della causa. La falsa deposizione pu\u00f2 per\u00f2 riguardare non soltanto fatti oggettivamente constatabili, ma anche fatti relativi al foro interiore, quali dei sentimenti o delle intenzioni (sentenza 6B_249\/2017 del 17 gennaio 2018 consid. 1.1 e riferimenti). Pu\u00f2 quindi pure concernere la risposta a una domanda volta a verificare la credibilit\u00e0 del testimone (VERNIORY, in: op. cit., n. 11 all&#039;art. 307 CP). Con la dichiarazione incriminata, il ricorrente ha negato falsamente di non avere un interesse all&#039;esito della causa civile, mostrando una credibilit\u00e0 quale testimone neutrale che in realt\u00e0 non era tale. Contrariamente alla sua opinione, ha quindi rilasciato una falsa dichiarazione sui fatti della contestazione.<\/p>\n<p>5.<\/p>\n<p>5.1. Quanto alla condanna per infrazione alla LADI, il ricorrente adduce che la sanzione del comportamento rimproveratogli non sarebbe prevista esplicitamente dalla legge. Sostiene che la LADI non prevederebbe infatti che l&#039;amministratore di una societ\u00e0 sia escluso dal diritto all&#039;indennit\u00e0 di disoccupazione e che tale esclusione sia estesa anche ad un amministratore di fatto. Il ricorrente sostiene che le societ\u00e0 C.________ SA e B.________ SA, di cui era stato amministratore unico, erano inattive e senza prospettive, sicch\u00e9 egli non avrebbe pi\u00f9 potuto influire sulle stesse.<\/p>\n<p>5.2. Con tali argomentazioni, il ricorrente non si confronta con i considerandi della sentenza della CARP e non sostanzia una violazione del diritto (art. 95 LTF) con una motivazione conforme alle esposte esigenze.<\/p>\n<p>L&#039;art. 105 cpv. 1 LADI prevede la punibilit\u00e0 di chi mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene indebitamente per s\u00e9 o per altri una prestazione assicurativa. Il ricorrente \u00e8 stato riconosciuto autore colpevole di questo reato per avere, nel periodo da ottobre a novembre del 2013, mediante indicazioni inveritiere e incomplete, ottenuto indebitamente per s\u00e9 indennit\u00e0 di disoccupazione per un importo complessivo di fr. 11&#039;532.25. La Corte cantonale ha accertato ch&#039;egli era rimasto amministratore di fatto sia di B.________ SA sia di C.________ SA, rivestendo una posizione analoga a quella di un datore di lavoro anche dopo le sue dimissioni formali dalle societ\u00e0, segnatamente durante tutto il periodo in cui ha percepito le indennit\u00e0 di disoccupazione. La CARP, rilevato che questa situazione non era stata comunicata all&#039;autorit\u00e0 competente, ha ritenuto che se egli avesse indicato la verit\u00e0 riguardo alla reale posizione nelle suddette societ\u00e0, non avrebbe avuto diritto alle indennit\u00e0 di disoccupazione.<\/p>\n<p>Il ricorrente sostiene che l&#039;esclusione di tale indennit\u00e0 per coloro che si trovano in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non sarebbe prevista dalla LADI, l&#039;art. 31 cpv. 3 lett. c LADI richiamato dalla CARP riguardando unicamente il caso dell&#039;indennit\u00e0 per lavoro ridotto. Tuttavia, la Corte cantonale ha rettamente esposto la giurisprudenza secondo cui questa disposizione \u00e8 applicabile analogamente all&#039;indennit\u00e0 di disoccupazione (cfr. DTF 145 V 200 consid. 4.1; 123 V 234 consid. 7b\/bb; sentenza 8C_108\/2021 del 9 luglio 2021 consid. 3). Il ricorrente non si confronta poi con gli accertamenti della CARP relativi al fatto che D.________, successivo amministratore unico formalmente iscritto a registro di commercio, fungeva solo da semplice prestanome, mentre il ricorrente continuava a rivestire una posizione equiparabile a quella di un datore di lavoro. Sul tema dell&#039;infrazione alla LADI, il gravame \u00e8 quindi prevalentemente inammissibile e non deve essere vagliato oltre.<\/p>\n<p>6.<\/p>\n<p>6.1. Il ricorrente critica la condanna per grave infrazione alla LCStr. Adduce che l&#039;accertamento relativo alla mancata concessione della precedenza sarebbe &quot;probabilmente un&#039;osservazione soggettiva degli agenti di polizia&quot;, che non avrebbero nemmeno preteso di avere dovuto frenare o quantomeno rallentare a seguito della sua immissione sulla corsia autostradale che stavano percorrendo a bordo dell&#039;auto civetta. Egli sostiene che i giudici cantonali avrebbero &quot;spezzettato&quot; in tre episodi un comportamento che sarebbe in realt\u00e0 unitario. A suo dire, le riprese video filmate dall&#039;auto civetta della polizia sarebbero insufficienti, in mancanza di una perizia tecnica, per riconoscere la mancata concessione della precedenza dopo il sorpasso a destra e il mancato rispetto della distanza di sicurezza dal motoveicolo che lo precedeva. Il ricorrente postula inoltre l&#039;applicazione del principio della &quot;lex mitior&quot; per quanto concerne il superamento a destra in autostrada, infrazione che sarebbe attualmente sanzionata meno severamente.<\/p>\n<p>6.2. In concreto, l&#039;infrazione \u00e8 stata essenzialmente accertata sulla base del rapporto di polizia e delle riprese filmate dall&#039;auto civetta che seguiva il ricorrente nel tratto autostradale in questione. La Corte cantonale ha rilevato che dal video si osserva chiaramente il veicolo del ricorrente che sorpassa a destra, con una manovra di uscita e di rientro, tre veicoli in una situazione di traffico scorrevole. Ha quindi negato una situazione di circolazione in colonne parallele. Ha accertato che la manovra era avvenuta su un normale tratto autostradale e che il ricorrente, dopo avere inizialmente adattato la sua velocit\u00e0 al veicolo che lo precedeva, lo ha sorpassato attivamente sulla destra, accelerando in modo effettivo. La CARP ha ritenuto che il sorpasso a destra con manovre di uscita e di rientro ha certamente occasionato una messa in pericolo astratta accresciuta degli utenti che circolavano su quel tratto autostradale, incrementata dal fatto che il ricorrente ha superato ben tre veicoli.<\/p>\n<p>La Corte cantonale ha inoltre accertato che la manovra di sorpasso a destra \u00e8 stata preceduta da un cambio di corsia (dalla corsia di destra a quella di sinistra), effettuato senza dare la precedenza alla retrostante auto civetta della polizia: il ricorrente si \u00e8 infatti immesso nella corsia di sinistra davanti all&#039;auto civetta sfruttando la distanza di sicurezza che la stessa manteneva dal veicolo precedente. La CARP ha altres\u00ec rilevato che, dopo la manovra di sorpasso a destra, il ricorrente \u00e8 rientrato sulla corsia di sinistra omettendo ancora di dare la precedenza all&#039;ultimo dei tre veicoli sorpassati, approfittando nuovamente della distanza di sicurezza che detto veicolo stava mantenendo da un motociclista che lo precedeva. La precedente istanza ha accertato che il ricorrente si \u00e8 quindi accodato al motociclista ad una distanza chiaramente insufficiente (inferiore a 15 m), poi mantenuta lungo un tratto autostradale di circa 870 m circolando ad una velocit\u00e0 di circa 90 km\/h.<\/p>\n<p>6.3. Il ricorrente mette genericamente in dubbio l&#039;affidabilit\u00e0 delle riprese filmate e delle constatazioni degli agenti di polizia, lamentando la mancanza di una perizia tecnica, che avrebbe &quot;forse&quot; potuto dimostrare meglio il mancato rispetto della precedenza durante il cambio di corsia. Con simile argomentazione, non si confronta puntualmente con gli accertamenti esposti e non li sostanzia quindi d&#039;arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell&#039;art. 106 cpv. 2 LTF. Disattende inoltre ch&#039;egli non ha presentato istanze probatorie dinanzi alla Corte cantonale e che non risulta ch&#039;egli abbia precedentemente lamentato l&#039;assenza di una perizia. Laddove sostiene che l&#039;auto civetta della polizia non avrebbe dovuto n\u00e9 frenare n\u00e9 rallentare, egli non considera che, secondo quanto accertato dalla CARP in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), egli si \u00e8 immesso nella corsia davanti all&#039;auto civetta sfruttando lo spazio ch&#039;essa manteneva quale distanza di sicurezza dal veicolo antistante. Inoltre, gli accertamenti esposti, in particolare per quanto concerne l&#039;avvenuto sorpasso a destra di tre veicoli con manovre di uscita e di rientro non sono censurati d&#039;arbitrio n\u00e9 seriamente messi in discussione dal ricorrente. Lamentando il fatto che le autorit\u00e0 penali avrebbero suddiviso l&#039;infrazione in diversi episodi, il ricorrente non censura d&#039;arbitrio i fatti accertati e non considera che la CARP ha pronunciato un&#039;unica condanna per grave infrazione alla LCStr riferita al comportamento incriminato nel suo complesso.<\/p>\n<p>Quanto al principio della &quot;lex mitior&quot;, accennando in modo generico alle &quot;recenti modifiche legislative&quot; che avrebbero &quot;reso assai meno stringente&quot; il divieto di sorpasso a destra, il ricorrente parrebbe riferirsi all&#039;art. 36 cpv. 5 dell&#039;ordinanza sulle norme della circolazione stradale, del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11), nel tenore in vigore a partire dal 1\u00b0 gennaio 2021. Il nuovo diritto ammette in modo pi\u00f9 esteso il cosiddetto superamento a destra. Contestualmente, il nuovo n. 314.3 dell&#039;allegato 1 dell&#039;ordinanza concernente le multe disciplinari, del 16 gennaio 2019 (OMD; RS 314.11), parimenti introdotto con effetto a partire dal 1\u00b0 gennaio 2021, consente ora di punire con una multa di fr. 250.&#8211; il sorpasso a destra con manovre di uscita e di rientro su autostrade e semiautostrade a pi\u00f9 corsie. Il Tribunale federale ha tuttavia avuto modo di precisare che, come \u00e8 esplicitamente previsto dall&#039;attuale art. 36 cpv. 5 ONC, un simile sorpasso rimane vietato e, nonostante la possibilit\u00e0 della multa disciplinare in caso di una contravvenzione, occorre pronunciare una condanna per grave infrazione alle norme della circolazione giusta l&#039;art. 90 cpv. 2 LCStr ove siano adempiuti i relativi presupposti. Il sorpasso a destra continua quindi ad essere punibile a tale titolo se crea una messa in pericolo astratta accresciuta (DTF 148 IV 374 consid. 2.3). Nel caso di un procedimento amministrativo relativo a una revoca della licenza di condurre, il Tribunale federale ha ritenuto che una simile messa in pericolo comportava l&#039;esistenza di circostanze aggravanti. Ha nondimeno precisato che una sanzione disciplinare secondo il n. 314.3 dell&#039;allegato 1 OMD in caso di sorpasso a destra con manovre di uscita e di rientro su autostrade entra in considerazione soltanto in via eccezionale. Tenuto conto dei rischi di un simile comportamento, questa disposizione deve essere interpretata restrittivamente e applicata con riserbo (sentenza 1C_626\/2021 del 3 novembre 2022 consid. 5.4.3 e 5.5.2, destinata a pubblicazione).<\/p>\n<p>In concreto, sulla base dei fatti accertati, la Corte cantonale ha rettamente riconosciuto che il comportamento del ricorrente aveva comportato una messa in pericolo astratta accresciuta degli utenti della circolazione. Come visto, egli ha superato non soltanto una, bens\u00ec tre autovetture, ed ha omesso di dare la precedenza sia durante un cambiamento di corsia eseguito prima del sorpasso, sia successivamente allo stesso, al momento della manovra di rientro. Ha in seguito pure circolato a una distanza insufficiente dal motociclista che lo precedeva e ci\u00f2 lungo un tratto autostradale di estensione ragguardevole, esponendo il motociclista a un rischio specifico rilevante. Non v&#039;\u00e8 quindi dubbio che, tenuto conto dell&#039;insieme di queste circostanze, il ricorrente, violando gravemente le norme della circolazione, ha cagionato un serio pericolo per la sicurezza degli utenti della circolazione. Nella fattispecie, il nuovo diritto non \u00e8 pertanto pi\u00f9 favorevole di quello previgente, sicch\u00e9 il principio della &quot;lex mitior&quot; non trova qui applicazione.<\/p>\n<p>7.<\/p>\n<p>7.1. Il ricorrente contesta infine la commisurazione della pena. Critica il fatto che la Corte cantonale abbia riconosciuto una colpa soggettiva medio-grave per il reato di falsa testimonianza, non avendo egli mentito sui fatti, ma solo sulla circostanza se avesse o meno un interesse nella causa civile. Ritiene che la sua colpa sarebbe soltanto lieve anche con riferimento alla frode fiscale, trattandosi di &quot;una situazione complicata in un momento difficile&quot;, e all&#039;infrazione alla LADI, avendo semplicemente violato una &quot;norma giurisprudenziale e puramente formale&quot;. Il ricorrente sostiene altres\u00ec che la pena dovrebbe essere ridotta anche per tenere conto del fatto che gli addebiti oggetto della condanna per grave infrazione alla LCStr costituirebbero un unico reato. Rimprovera poi alla CARP di non avere spiegato in che misura avrebbe tenuto conto della violazione del principio di celerit\u00e0. Il ricorrente ritiene che la pena ipotetica ritenuta dalla CARP (150 aliquote giornaliere) deve essere ridotta del 50 % in considerazione della sua colpa soltanto lieve, postulando un&#039;ulteriore riduzione del 50 % per la violazione del principio di celerit\u00e0.<\/p>\n<p>7.2. Giusta l&#039;art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell&#039;autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell&#039;autore, nonch\u00e9 dell&#039;effetto che la pena avr\u00e0 sulla sua vita (cpv. 1); la colpa \u00e8 determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilit\u00e0 dell&#039;offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonch\u00e9, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilit\u00e0 che l&#039;autore aveva di evitare l&#039;esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).<\/p>\n<p>Questa norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cantonale cade nell&#039;eccesso o nell&#039;abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena esca dal quadro legale, sia valutata in base a criteri estranei all&#039;art. 47 CP, oppure appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6 pag. 61; 135 IV 130 consid. 5.3.1).<\/p>\n<p>7.3. In concreto, il ricorrente non rende seriamente ravvisabili simili estremi, spiegando in particolare, con una motivazione conforme alle esigenze dell&#039;art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la pena inflittagli si fonderebbe su criteri privi di pertinenza, estranei all&#039;art. 47 CP (cfr. sentenza 6B_981\/2020 dell&#039;8 ottobre 2021 consid. 11.3 e rinvio). Egli si limita a sminuire genericamente la rilevanza del giudizio di colpevolezza, scostandosi dalle fattispecie oggetto di condanna. Riguardo al reato di falsa testimonianza, gi\u00e0 si \u00e8 detto che la tesi secondo cui non avrebbe mentito sui fatti su cui \u00e8 stato interrogato \u00e8 infondata (cfr. consid. 4.3). Inoltre, la condanna per grave infrazione alla LCStr non concerne molteplici reati tra di loro distinti, bens\u00ec un unico complesso di fatti. Quanto alla violazione del principio di celerit\u00e0, la CARP ne ha tenuto conto, riducendo essenzialmente per questo motivo la pena da 150 a 130 aliquote giornaliere. Il ricorrente non sostanzia al riguardo un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento da parte della Corte cantonale (cfr. DTF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Non motivato in modo conforme alle esposte esigenze (cfr. consid. 2.1), il gravame non deve essere vagliato oltre.<\/p>\n<p>8.<\/p>\n<p>8.1. Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilit\u00e0. La domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall&#039;inizio privo di possibilit\u00e0 di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).<\/p>\n<p>8.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). In considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF).<\/p>\n<p>Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:<\/p>\n<p>1.<\/p>\n<p>Nella misura in cui \u00e8 ammissibile, il ricorso \u00e8 respinto.<\/p>\n<p>2.<\/p>\n<p>La domanda di assistenza giudiziaria \u00e8 respinta.<\/p>\n<p>3.<\/p>\n<p>Le spese giudiziarie di fr. 1&#039;200.&#8211; sono poste carico del ricorrente.<\/p>\n<p>4.<\/p>\n<p>Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.<\/p>\n<p>Losanna, 3 marzo 2023<\/p>\n<p>In nome della Corte di diritto penale<\/p>\n<p>del Tribunale federale svizzero<\/p>\n<p>La Presidente: Jacquemoud-Rossari<\/p>\n<p>Il Cancelliere: Gadoni<\/p>\n<\/div>\n<hr class=\"kji-sep\" \/>\n<p class=\"kji-source-links\"><strong>Sources officielles :<\/strong> <a class=\"kji-source-link\" href=\"https:\/\/search.bger.ch\/ext\/eurospider\/live\/fr\/php\/aza\/http\/index.php?lang=fr&#038;type=highlight_simple_query&#038;page=5&#038;from_date=&#038;to_date=&#038;sort=relevance&#038;insertion_date=&#038;top_subcollection_aza=all&#038;query_words=norme&#038;rank=50&#038;azaclir=aza&#038;highlight_docid=aza%3A%2F%2F03-03-2023-6B_409-2022&#038;number_of_ranks=12493\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">consulter la page source<\/a><\/p>\n<p class=\"kji-license-note\"><em>Source officielle Tribunal federal suisse. 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