Decisione du 23/04/2024 – Prima sezione / Civile

Oggetto Protezione internazionale - Unità Dublino - Deroga ai principi di determinazione della competenza - Clausola discrezionale - Interpretazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 30.11.2023 - Rischio di refoulement - Valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione nazionale - Ipotesi di vulnerabilità giuridicamente qualificata - Sindacabilità del mancato esercizio della facoltà di applicare la...

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Oggetto

Protezione internazionale – Unità Dublino – Deroga ai principi di determinazione della competenza – Clausola discrezionale – Interpretazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 30.11.2023 – Rischio di refoulement – Valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione nazionale – Ipotesi di vulnerabilità giuridicamente qualificata – Sindacabilità del mancato esercizio della facoltà di applicare la clausola discrezionale.

Presidente: M. Acierno

Relatore: L. Tricomi

L’esito in sintesi
La Sezione Prima civile – nell’ambito di un giudizio di impugnazione del provvedimento con cui l’Unità di Dublino aveva disposto, ai sensi dell’art. 1, par. 1, lett. d), del Regolamento UE n. 604 del 2013, il trasferimento del cittadino straniero in altro Paese, in cui il predetto aveva già presentato una precedente domanda di protezione internazionale (rigettata da detto Stato membro, allegando che il trasferimento in quel Paese avrebbe comportato il rischio concreto di violazione dell’art. 3 della CEDU e dell’art. 4 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea) – ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni di massima di particolare importanza:

– se “la deroga ai principi generali di determinazione della competenza di uno Stato membro ex Reg. UE n. 604 del 2013, desumibile dal combinato disposto dell’art. 3 del Reg. UE n. 604 del 2013 e dell’art.4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE anche alla luce della risposta al quesito n. 2 da parte della Corte di Giustizia nella sentenza del 30 novembre 2023, può condurre a verificare non la necessità di procedere a una comparazione tra i due Stati (il richiedente, nella fattispecie l’Italia ed il richiesto ovvero quello di ripresa in carico) sulla valutazione del rischio di non refoulement indiretto dovuta al pericolo di rimpatrio conseguente al rigetto della domanda di protezione internazionale, ma la legittimità dell’interferenza del nostro sistema di rango costituzionale di protezione nazionale con la decisione di trasferimento, sulla base di un’indagine caso per caso o per determinate categorie di persone, tenuto conto della riconducibilità della vulnerabilità giuridicamente qualificata, cui si esporrebbe il richiedente in caso di rimpatrio coattivo verso il paese terzo, all’interno delle ipotesi tutelate dal nostro sistema di protezione nazionale”;

– se “il complesso sistema di protezione nazionale interno, fondato…sulla necessità di portare a compimento l’attuazione del diritto d’asilo costituzionale, essendo insufficiente al riguardo il sistema di protezione internazionale eurounitario, può essere qualificato come una modalità di esercizio della clausola discrezionale, così da ritenere che la decisione di trasferimento da parte dell’autorità statale che ha la facoltà di applicare la clausola di sovranità, evidenzi un rifiuto tacito di avvalersene e ne consenta la sindacabilità, così come in concreto effettuato dal giudice del merito nella decisione di annullamento”.

 


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