Ordinanza n. 10331 du 17/04/2024 – Prima sezione / Civile
Oggetto Protezione internazionale - Unità Dublino - Trasferimento del richiedente in altro Stato per “ripresa in carico” - Obblighi informativi a carico dell’autorità competente - Contenuto - Artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013 come interpretati dalla sent. Corte di giustizia UE n. 228 del 2023 - Fungibilità con gli obblighi previsti dall’art. 10 del d.lgs....
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Oggetto
Protezione internazionale – Unità Dublino – Trasferimento del richiedente in altro Stato per “ripresa in carico” – Obblighi informativi a carico dell’autorità competente – Contenuto – Artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013 come interpretati dalla sent. Corte di giustizia UE n. 228 del 2023 – Fungibilità con gli obblighi previsti dall’art. 10 del d.lgs. n. 25 del 2008 – Esclusione – Mancato adempimento – Conseguenze.
Presidente: M. Acierno
Relatore: G. Iofrida
L’esito in sintesi
La Sezione Prima civile, nell’ambito di un giudizio di impugnazione del provvedimento con cui l’Unità di Dublino aveva disposto, ai sensi dell’art. 18.1.b del Regolamento UE n. 604 del 2013 (Reg. Dublino III), il trasferimento dello straniero in altro Paese, in cui il predetto aveva già presentato una precedente domanda di protezione internazionale, ha enunciato il seguente principio di diritto:
«In sede di decisione su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta dall’Unità Dublino, dovuta a ripresa in carico del richiedente protezione internazionale da parte di altro Stato membro, gli obblighi informativi cui è tenuta l’autorità amministrativa competente, contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, secondo l’interpretazione conforme fornita dalla Corte di giustizia nella recente sentenza n. 228 del 30/11/2023, pur nell’unitarietà del procedimento, non possono ritenersi né assorbiti né fungibili con quelli disposti in funzione della domanda di protezione internazionale dall’art. 10 d.lgs. n. 25 del 2008 ma devono avere a specifico oggetto le domande (in sede di audizione) e le informazioni espressamente specificate negli artt. 4 (diritto all’informazione, implicante l’obbligo di consegna preventiva di un opuscolo contenuto nell’allegato X al Regolamento UE, c.d. Eurodac, n. 603 del 2013) e 5 («Colloquio personale»), in quanto aventi il dichiarato obiettivo di consentire al richiedente di fornire all’autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all’esame della sua domanda di protezione internazionale. Ove questi specifici adempimenti non risultino assolti, alla luce della audizione effettuata e delle informazioni risultanti dalle allegazioni e produzioni dell’Autorità amministrativa, onerata della prova, la decisione di trasferimento deve essere annullata».
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