Ordinanza n. 24336 du 10/09/2024 – Quarta sezione lavoro / Civile

Oggetto COMUNITÀ EUROPEA. - Personale scolastico disabile ex art. 21 della l. n. 104 del 1992 – Procedure di mobilità territoriale – Diritto di precedenza – Priorità della mobilità endoprovinciale rispetto a quella interprovinciale – Discriminazione indiretta – Rinvio pregiudiziale alla CGUE. Presidente: L. Tria Relatore: I. Tricomi L’esito in sintesi La Sezione Lavoro ­­­- con riferimento ad un giudizio...

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Oggetto

COMUNITÀ EUROPEA.

– Personale scolastico disabile ex art. 21 della l. n. 104 del 1992 – Procedure di mobilità territoriale – Diritto di precedenza – Priorità della mobilità endoprovinciale rispetto a quella interprovinciale – Discriminazione indiretta – Rinvio pregiudiziale alla CGUE.

Presidente: L. Tria

Relatore: I. Tricomi

L’esito in sintesi
La Sezione Lavoro ­­­- con riferimento ad un  giudizio avente ad oggetto l’accertamento del diritto di un docente della scuola pubblica, in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 21 della l. n. 104 del 1992, ad ottenere con precedenza assoluta il trasferimento ad altra sede di lavoro nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale – ha sollevato questione pregiudiziale interpretativa ex art. 267 T.F.U.E., chiedendo alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi sui seguenti quesiti:

1) se l’art. 5 (“Soluzioni ragionevoli per i disabili”) della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella italiana (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., 2017/2018, di attuazione degli artt. 465 e 470 del d.lgs. n. 297 del 1994), che riconosce al personale scolastico disabile di cui all’art. 21 della l. n. 104 del 1992 (disabilità superiore ai due terzi), la precedenza nei trasferimenti di sede, facendo precedere la mobilità all’interno della provincia a quella tra province diverse, con la possibilità che la prima esaurisca tutti i posti disponibili;

2)  se, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lett. b), i), della dir. 2000/78,

– la situazione di particolare svantaggio in cui, per effetto delle suddette disposizioni nazionali, possono essere posti i docenti con disabilità superiore ai due terzi, sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima, quale la necessità di assicurare per l’inizio dell’anno scolastico lo svolgimento di operazioni di mobilità territoriale assai complesse e interessanti tutto il territorio nazionale;

– i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e non vadano oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito dalla disciplina normativa e contrattuale;

3) se, invece, tale disciplina comporti una discriminazione in danno dei suindicati docenti che si traduce nella vanificazione, di fatto, della riconosciuta precedenza nelle procedure di mobilità, siccome riguardante solo la mobilità endoprovinciale e non quella tra province, essendo detta precedenza priva di carattere assoluto (come previsto invece per altre categorie di lavoratori disabili).


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